IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art.  3, comma 1,  del decreto-legge  2 marzo 1989,  n. 69,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  27 aprile 1989,  n. 154,
come modificato dall'art. 9, comma  1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990,
quando  la variazione  percentuale del  valore medio  dell'indice dei
prezzi al consumo  per le famiglie di operai e  di impiegati relativo
al periodo  di dodici mesi  terminante al  31 agosto di  ciascun anno
supera il  2 per cento rispetto  al valore medio del  medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai
fini dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche si provvede alla
neutralizzazione  integrale  degli effetti  dell'ulteriore  pressione
fiscale  non  rispondenti  a  incrementi reali  di  reddito  ed  alla
conseguente  restituzione integrale  del  drenaggio fiscale  mediante
l'adeguamento  delle detrazioni  d'imposta  e dei  limiti di  reddito
previsti negli  articoli 12 e  13 del  testo unico delle  imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 3, comma 2, lettera  b), della legge 23 dicembre 1996,
n. 663, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, con il quale in luogo della restituzione del
drenaggio  fiscale  e'  stato  previsto  l'incremento  dell'ulteriore
detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917,  limitatamente  ai  titolari di  redditi  di
pensione;
  Visto l'art. 1, comma 1-bis,  del decretolegge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1997, n.
30,  con  il  quale  l'incremento dell'ulteriore  detrazione  di  cui
all'art.  13, comma  2, del  testo unico  delle imposte  sui redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986, n.  917, e' stato esteso  anche ai titoli di  redditi di lavoro
dipendente;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini  dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche ed agli
effetti delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi dell'ulteriore
detrazione d'imposta e i limiti di  reddito per i titolari di reddito
di  lavoro   dipendente  sono  determinati  nella   misura  stabilita
dall'art. 3,  comma 2, lettera b),  della legge 23 dicembre  1996, n.
663, e dall'art.  1, comma 1-bis, del decretolegge  31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30.
  2.  La  misura  dell'ulteriore  detrazione per  redditi  di  lavoro
dipendente  di cui  al comma  2 dell'art.  13 del  testo unico  delle
imposte sui redditi e', pertanto, cosi' determinata:
  L. 312.000, per i redditi di importo annuo fino a L. 9.000.000;
  L. 275.000,  per i redditi  di importo annuo  da L. 9.000.001  a L.
9.100.000.