IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale in luogo della restituzione del drenaggio fiscale e' stato previsto l'incremento dell'ulteriore detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai titolari di redditi di pensione; Visto l'art. 1, comma 1-bis, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale l'incremento dell'ulteriore detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato esteso anche ai titoli di redditi di lavoro dipendente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi dell'ulteriore detrazione d'imposta e i limiti di reddito per i titolari di reddito di lavoro dipendente sono determinati nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, e dall'art. 1, comma 1-bis, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 2. La misura dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi e', pertanto, cosi' determinata: L. 312.000, per i redditi di importo annuo fino a L. 9.000.000; L. 275.000, per i redditi di importo annuo da L. 9.000.001 a L. 9.100.000.